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LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO

Per intervento edilizio si intende una qualunque opera che modifichi un edificio esistente o che porti alla realizzazione di una nuova costruzione. Le tipologie di interventi edilizi sono definiti dal Testo unico in materia Edilizia DPR 380/2001 successivamente modificato e integrato con l'entrata in vigore del Decreto Scia 2 dlgs 222/2016, che semplifica il panorama normativo riguardante i titoli abilitativi la realizzazione degli interventi edilizi, e col l’entrata in vigore del dpr 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.

LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO


Prima di effettuare qualsiasi lavoro interno o esterno alla propria abitazione è importante capire a quale categoria di interventi questo può essere ricondotto. Infatti, dalla sua giusta classificazione dipenderanno sia la necessità di un’eventuale autorizzazione (il cosiddetto titolo abilitativo) sia la possibilità di usufruire di incentivi, e, in particolare, delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o per il risparmio energetico.


L'art. 3 del DPR 380/2001 individua le seguenti categorie di intervento:



- Manutenzione ordinaria: si tratta di interventi edilizi che riguardano "le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" come ad esempio i lavori di riparazione di edifici, la sostituzione di porte, infissi, pavimenti, sanitari, oppure i lavori di riparazione dell’impianto elettrico, o la sostituzione della caldaia (senza variarne tipologia).


- Manutenzione straordinaria: in generale si può affermare che quando alla semplice sostituzione di un componente si aggiunge un elemento di innovazione (ad esempio la sostituzione della caldaia con una a condensazione, o il completo rifacimento di un bagno) si passa dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria, fermo restando che qualsiasi intervento sulla muratura rientri questa tipologia di intervento. Trattasi di "opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso [...]". Rientrano nella manutenzione straordinaria anche il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere (purché non vari la destinazione d'uso).


- Restauro e risanamento conservativo: sono interventi edilizi "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili [...]". Questo intervento presuppone l’esistenza, nel suo complesso, di un organismo edilizio su cui intervenire, proprio perché finalizzato al suo recupero nella sua attuale consistenza, senza esserci modificazioni dell’identità, della fisionomia, dei volumi, della superficie delle singole unità e della struttura dell’edificio.


- Ristrutturazione edilizia: riguarda gli "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. [...]" Essi comprendono il ripristino, la sostituzione, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di elementi ed impianti. Si configurano in questa tipologia di intervento anche anche la demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti con la stessa volumetria (ad esclusione delle opere per rispetto della normativa antisismica), fermo restando che, in caso di immobili vincolati, deve essere rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;


- Nuova Costruzione: si configurano in questa categoria tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie precedenti. Sono comunque da considerarsi tali "la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistenti [...]" , "gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune" , "la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi [...]", "l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili [...]" , "gli interventi pertinenziali che [...] comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale" , "la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato."


- Ristrutturazione Urbanistica: Si tratta di una attività di trasformazione di carattere complessivo, che può interessare una pluralità di fabbricati, oppure un insediamento unitario di rilevanti dimensioni, e che ricomprende anche opere di urbanizzazione, quando non eseguite direttamente dall’amministrazione comunale ed in particolare "interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale".



I TITOLI ABILITITATIVI: QUALE OCCORRE?


Per ogni intervento edilizio da realizzare è necessario individuare la corretta autorizzazione corrispondente da richiedere presso gli uffici tecnici del relativo Comune. Con l'entrata in vigore del Decreto SCIA 2 scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL, così che siano ora presenti 5 titoli abilitativi:


- edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)

- CILA (comunicazione inizio attività asseverata)

- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)

- super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)

- PdC (Permesso di costruire)


Lo stesso decreto ha definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia. Di seguito e in allegato riportiamo la tabella contenente tutti gli interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia, contenuta nell’allegato A del decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016), aggiornata con i nuovi riferimenti normativi dopo l’abrogazione del dpr 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del dpr 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.


Clicca qui per scaricare la tabella: INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABILITATIVI



Geom. Andrea Buffone










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