top of page

SICUREZZA NEI CANTIERI: OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente è il soggetto con potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una o più ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico). Anche per gli interventi di ristrutturazione di lieve entità il proprietario, o chi ha un diritto reale sull'immobile (affittuario, nudo proprietario, usufruttuario, ecc.) o il rappresentante legale di una ditta o società (amministratore di condominio, titolare della ditta, dirigente di una pubblica amministrazione) ricopre il ruolo di committente ed è sottoposto ad una serie di obblighi normativi relativamente al D.Lgs. 81/08 e s.i.m..

L’articolo 90 del D.Lgs 81/08 con richiamo all'art 15, impone, oltre che per il datore di lavoro, anche per il committente il rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori fin dal momento in cui deve effettuare le scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di lavoro.


Il problema reale è che nella maggior parte dei casi succede che spesso (soprattutto privati e amministratori di condominio) si ignori in maniera del tutto inconsapevole il fatto di essere responsabili del processo edilizio non assolvendo ad obblighi di legge che il D.Lgs. 81/2008 prescrive e restando completamente vulnerabili alle importanti sanzioni civili e penali.


Verranno riportati di seguito i principali obblighi del committente sussistenti fin dal primo momento dell'affidamento a terzi dell'esecuzione di lavori edili, nelle varie casistiche che potrebbero prospettarsi.



OBBLIGO DI VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE


L’art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Vengono analizzate di seguito le varie casistiche.


1. Lavori in economia del committente senza l’ausilio di personale


L’ipotesi di lavori in economia svolti dal committente senza l’ausilio di personale e presso la propria abitazione, risulta essere l'unico caso tra quelli analizzati in cui non si ricade nell’ambito dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.Lgs n. 81/2008.


2. Affidamento dei lavori ad uno o più lavoratori “autonomi”


2.1 Entità dei lavori inferiore a 200 uomini/giorno e assenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.


Il committente deve verificare, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a) , l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, richiedendo e ottenendo copia della seguente documentazione:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento;

  • Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

  • Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (CCNL); facsimile

  • Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008.2.1. facsimile


2.2 Entità dei lavori superiore o pari a 200 uomini/giorno oppure presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.


Il committente deve verificare, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, richiedendo e ottenendo copia della seguente documentazione:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento;

  • Specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

  • Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

  • Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto legislativo;

  • Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.


3. Lavori che richiedono l’affidamento ad una impresa esecutrice dei lavori:


3.1 Entità dei lavori inferiore a 200 uomini/giorno e senza rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.


Il committente deve richiedere alla ditta prima dell’affidamento dei lavori e verificandone la correttezza, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), la seguente documentazione:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento;

  • Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

  • Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (CCNL); facsimile

  • Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008; facsimile

  • Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con indicati i rappresentanti dei lavoratori, il preposto, il dirigente (direttore tecnico di cantiere), gli addetti al primo soccorso, prevenzione e lotta antincendio, di gestione dell’emergenza con gli attestati di frequenza al corso di formazione;

  • Programma delle demolizione di cui all’art.151 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

  • Denuncia di nuovo lavoro dei datori di lavoro all’Inail (se dovuto).


3.2 Entità dei lavori superiore o pari a 200 uomini/giorno oppure presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.


Il committente deve richiedere alla ditta prima dell’affidamento dei lavori e verificandone la correttezza, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), e b) la seguente documentazione:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del lavoro oggetto dell’affidamento;

  • Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

  • Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

  • Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ;

  • Una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato e da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e CASSA EDILE

  • Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;

  • Elenco dei DPI ( dispositivi di protezione individuali) in dotazione

  • Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

  • Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicato ai lavoratori dipendenti;

  • Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’inps, all’inail e alle Casse edili;

  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

  • Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con indicati i rappresentanti dei lavoratori, il preposto, il dirigente (direttore tecnico di cantiere), gli addetti al primo soccorso, prevenzione e lotta antincendio, di gestione dell’emergenza con gli attestati di frequenza al corso di formazione;

  • Programma delle demolizione di cui all’art.151 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

  • Denuncia di nuovo lavoro dei datori di lavoro all’Inail (se dovuto);


4. Lavori che richiedono l’affidamento a più imprese esecutrici dei lavori:


Oltre al dover richiedere per ogni singola ditta, prima dell’affidamento dei lavori e verificandone la correttezza, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera a), e b) la documentazione riportata al precedente punto 3.2, in questo caso il committente ha l’obbligo di nomina dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione, in grado di gestire le interferenze dovute alla presenza di più imprese esecutrici.


Il Coordinatore in fase di progettazione ha il compito di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e deve essere nominato al momento dell’incarico al progettista dell’opera, mentre il Coordinatore in fase di esecuzione ha l’obbligo di controllare che il PSC venga attuato e rispettato nelle sue prescrizioni e deve essere nominato al momento dell’affidamento dei lavori ai realizzatori dell’opera. I coordinatori, dotati entrambi di adeguata preparazione e requisiti tecnici, possono anche coincidere in una unica figura professionale.


La nomina dei coordinatori e` dovuta quando nel cantiere si presume la presenza di due imprese esecutrici anche non contemporanea ed è la loro semplice presenza spaziale a poter essere causa di interferenze nei lavori e quindi di necessitare il coordinamento. Il Committente può incaricare diverse figure dell’esecuzione: il lavoratore autonomo, l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice. Il lavoratore autonomo non conta come impresa esecutrice ai fini della nomina dei coordinatori; l’impresa affidataria conta solo se è anche impresa esecutrice; l’impresa esecutrice conta sempre ai fini della nomina dei coordinatori.


I nominativi dei coordinatori vanno comunicati sempre a tutte le imprese affidatarie, esecutrici (comprese le subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi e devono comparire sul cartello di cantiere.



OBBLIGO DI INVIO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE


E' prevista inoltre la trasmissione della Notifica preliminare all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all’articolo 99 (Allegato XII) del D.Lgs 81/08, prima dell’avvio dei lavori (e le eventuali variazioni dovute a modifiche dei contenuti o al subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi) nei casi di:

  • opere di entità superiore o pari a 200 uomini-giorno;

  • opere per cui sia previsto il coordinamento della sicurezza del cantiere


ESONERO DALLE RESPONSABILITA': LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI


Esiste la possibilità da parte del committente, qualora non volesse assumersi le responsabilità in materia di sicurezza, di nominare per iscritto (delega di cui all’art 16) il responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1,lettera c), D.Lgs 81/08 definito come: "quel soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento".


La nomina deve essere effettuata per iscritto e qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008. Resta chiaro quindi che il progettista/direttore dei lavori non è automaticamente responsabile dei lavori. Il responsabile dei lavori è una figura dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria.



CONCLUSIONI


E' importante precisare che il progettista/direttore dei lavori non è tenuto ad informare il committente sugli obblighi di quest’ultimo relativamente agli adempimenti di cui al D. Lgs 81/08 (art.90; 93; 99 etc.), se non per una questione etica e professionale.


Si riportano di seguito alcune sentenze della Cassazione relative agli argomenti trattati:




Geom. Andrea Buffone




RECENT POSTS

ARCHIVE POSTS

bottom of page